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Carta della qualità dei servizi



Direzione della sala di studio

dott Stefano Leardi

Assistenza

Barbara Ricono Verna


Regolamento di sala di studio

Per la consultazione dei documenti è necessario attenersi alle disposizioni generali (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al regolamento interno.

  • L'accesso alla sala di studio è libero e gratuito per chi voglia consultare gli archivi per ragioni di studio, amministrative o private ed è subordinato all'autorizzazione rilasciata dal Direttore.
    L'autorizzazione ha validità annuale.

  • Al primo accesso, lo studioso è tenuto ad esibire un documento di identità che servirà per eseguire la registrazione durante la quale deve essere ben specificato l'argomento della ricerca.
    Ad autorizzazione avvenuta, verrà rilasciata una tessera che dovrà essere esibita ad ogni accesso e a richiesta del personale di sorveglianza.

  • I dati personali e le altre informazioni chieste sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy.

  • L'utente è tenuto a segnalare ogni variazione del tema di ricerca.

  • Prima di accedere alla sala di studio gli utenti sono tenuti a:
    • farsi registrare esibendo la tessera di identificazione
    • depositare borse, cartelle, altri contenitori o oggetti nell'apposito guardaroba.

    • disattivare la suoneria del cellulare

  • Non è consentito introdurre in sala di studio bottigliette o altre vivande

  • Per telefonare o rispondere a chiamate uscire dalla sala studio

  • Macchine fotografiche, telecamere o qualunque altro strumento per la riproduzione, potranno essere utilizzati esclusivamente previa autorizzazione del direttore di sala

  • Il direttore di sala può disporre controlli sui materiali che lo studioso chieda di portare in sala di studio.

  • Sono attivi sistemi di video sorveglianza.
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La Ricerca

Lo studioso può avvalersi, per un primo approccio generale, della sezione Patrimonio documentario del sito, della Guida dell'Archivio di Stato di Biella e della Guida generale degli Archivi di Stato alla voce Archivio di Stato di Vercelli sezione di Biella.
Individuati i fondi conservati dall'Archivio che abbiano legami con l'argomento di ricerca si potrà passare alla consultazione degli inventari.
Il personale di sala di studio è a disposizione per orientare e chiarire dubbi.

  • Inventari e altri strumenti di corredo sono liberamente consultabili, ma non riproducibili. Non è consentito spostarli dalla sala senza autorizzazione.

  • È disponibile una postazione per la consultazione degli inventari prodotti in formato elettronico e per il collegamento al Sistema Informativo degli Archivi di Stato (SIAS).

  • Le richieste di consultazione devono essere presentate al personale di sala indicando con precisione:

    • il proprio numero utente
    • la segnatura archivistica: nome del fondo, serie o sotto serie se esistono, numero della busta o del fascicolo

  • In un giorno è possibile chiedere un massimo di dieci pezzi, consultabili uno per volta.

  • Fondi per la cui consultazione è neccessaria prenotazione:

    • sezione Catasti dell'Archivio Storico della Città, di Biella

    • Documenti e libri conservati presso il deposito sussidiario di via Triverio.

  • I prelievi sono eseguiti dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

  • Per i fondi a prenotazione, verrà data comunicazione del giorno in cui saranno disponibili e non verranno effettuati nuovi prelievi se non è, avvenuta la restituzione di quanto in consultazione

  • Lo studioso è responsabile dell'ordine e dell'integrità dei documenti a Lui consegnati per la consultazione.

  • La presenza di disordine o danni rilevati alla consegna deve essere segnalata al personale di sala.

  • È vietato usare penne ad inchiostro liquido, prendere note appoggiandosi ai documenti, apporre segni o numerazioni sulle carte.

  • Ogni azione contraria ai principi di buona conservazione dei documenti potrà avere come conseguenza il ritiro dell'autorizzazione alla frequenza della sala di studio.

  • I documenti sono mantenuti a disposizione del richiedente per tutto il periodo necessario ad una seria consultazione del cui termine dovrà essere avvisato il personale di sala. Vengono ricollocati quando non siano più stati consultati per un periodo di 30 giorni.

  • Lo studioso che utilizzi materiale documentario conservato presso l'Archivio di Stato è tenuto a consegnare copia dell'eventuale pubblicazione o della tesi di laurea.

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Consultabilità dei documenti

I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili con i limiti imposti dalla legislazione vigente in materia di beni culturali e ambientali, per:

  • I documenti di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato che divengono consultabili 50 anni dopo la loro data

  • I documenti riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che divengono consultabili dopo 70 anni

La consultazione di questi documenti può essere autorizzata dal Ministero dell'Interno. La domanda dovrà essere presentata alla Direzione dell'Archivio di Stato che provvederà ad inoltrarla tramite la locale Prefettura.

  • Ogni studioso è tenuto a conoscere e a rispettare le norme contenute nei codici di deontologia per la ricerca a scopi storici e a scopi statistici o scientifici, i cui testi possono essere chiesti al personale di sala.

  • Limiti alla consultabilità possono essere stabiliti anche dai privati che abbiano depositato l'archivio di loro proprietà.

  • La Direzione può sottrarre alla consultazione i documenti il cui stato di conservazione renda necessario il provvedimento.



Le norme contenute nel Regolamento di sala di studio e i limiti alla consultabilità devono essere rispettati anche dagli utenti che facciano richiesta di documenti per scopi privati non di studio o giuridico-amministrativi.

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Riproduzione dei documenti

Presso l'Archivio di Stato di Biella è attiva la sezione di fotoriproduzione in grado di rilasciare:

  • Fotocopie
  • Riproduzioni digitali

Le tariffe per le riproduzioni sono stabilite dalla G.U. n. 104 del 5 giugno 1994 e dalla lettera circolare n.21 del 17 giugno 2005 della Direzione Generale per gli Archivi, serv. II.

  • Per chiedere la riproduzione è necessario presentare apposita domanda al personale incaricato.

  • La richiesta deve essere autorizzata dal direttore della sala di studio.

  • Non è consentito fotocopiare:

    • Documenti facilmente deteriorabili o in cattivo stato di conservazione.
    • Mappe e disegni di grande formato.
    • Pergamene di grande formato.
  • I documenti da riprodurre non devono essere estratti dal contenitore, ma segnalati con strisce di carta.

  • Le riproduzioni sono consegnate dopo dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

  • Per i lavori di una certa entità è necessario il versamento di un anticipo pari alla metà del presunto importo totale.

  • E' possibile effettuare riproduzioni gratuite con mezzi propri che non comportino alcun contatto fisico col documento, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi secondo quanto previsto dalla Circolare 33/2017.

  • La riproduzione tramite lucido sarà autorizzata solo in casi eccezionali e per documenti in ottimo stato di conservazione.

Le riproduzioni eseguite per motivi di studio sono esenti da diritti.
Per fini giuridico-amministrativi si possono ottenere copie autenticate, mediante presentazione di apposita domanda e pagamento dei diritti di bollo.
Per le riproduzioni eseguite per uso commerciale o per pubblicazioni si rimanda al D.M. 8 aprile 1994 G.U. n. 104 del 6.5.1994 il cui testo è a disposizione presso la sala di studio.


È possibile chiedere l'invio di riproduzioni purché si tratti di documenti ben individuati.
Le copie sono inviate al richiedente, esclusivamente in formato digitale previo versamento, tramite bollettino postale intestato alla competente Tesoreria territoriale, degli importi dovuti per la riproduzione. Saranno considerate esigenze diverse solo se documentate

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Autorizzazione a pubblicare

Per poter pubblicare la riproduzione di un documento archivistico o di parte di esso è necessario chiedere l'autorizzazione alla Direzione dell'Archivio di Stato utilizzando l'apposito modello.
La pubblicazione dovrà riportare la segnatura esatta del documento e la menzione "su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali" e l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
L'Amministrazione archivistica chiede la consegna di tre copie della pubblicazione per cui è stata concessa l'autorizzazione.
Non è richiesta la compilazione del modulo per pubblicazioni realizzate non a fini di lucro secondo quando previsto dalla Circolare 33/2017.

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Ricerche per corrispondenza

Si effettuano ricerche per corrispondenza purché si tratti di un documento ben identificato o di un oggetto chiaro e definito.
Le informazioni devono inoltre essere tali da permettere di circoscrivere l'indagine.
In mancanza di questi dati saranno fornite informazioni eventualmente utili per una ricerca diretta, in loco, da parte dell'interessato.
Per una richiesta puntuale si suggerisce di consultare preventivamente, su questo stesso sito, la pagina del patrimonio archivistico, dove vengono fornite informazioni generali su tutti i fondi conservati presso l'Archivio di Stato di Biella.

Per effettuare la richiesta

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Immagine dall'Archivio
©2003 Archivio di Stato di Biella - ultimo aggiornamento 9 giugno 2023